DOCUMENTO UNICO di VALUTAZIONE dei RISCHI INTERFERENZIALI - DUVRI

rev. 04/2024

Il DUVRI, termine abbreviato di Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, è il documento obbligatorio ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/08 che impone al Datore di Lavoro di valutare i rischi di natura interferenziale con fornitori e imprese appaltatrici. Di fatto, è il Datore di Lavoro COMMITTENTE che deve promuovere il coordinamento finalizzato alla valutazione e alla prevenzione dei rischi presenti durante lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto:
Il comma 3 dell'art. 26 del D.Lgs 81/08, specifica che "Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando.. infortuni e malattie professionali ....". 

Per comprendere appieno il significato del DUVRI è necessario fare un passo indietro e analizzare la volontà del legislatore agli inizi degli anni ’90.
L’origine storica dell’obbligo di valutare i rischi interferenziali nasce dall’art. 7 del D.lgs. 626 del 1994. Legge che come sanno anche i "non esperti" del settore, è stata abrogata e sostituita dal TUS (Testo Unico sulla Sicurezza).

In tale articolo venivano indicate le "regole" in caso di "affidamento di un contratto di appalto o contratto d’opera ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda" e si stabiliva l’obbligatorietà da parte del Datore di Lavoro di:

- verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi;

- fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente;

- fornire informazioni sulle procedure di emergenza aziendali;

- cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi correlate all’attività lavorativa oggetto dell’appalto;

- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi

promuovere la reciproca informazione al fine di eliminare i rischi da interferenza;

- promuove la cooperazione ed il coordinamento;

- elaborare il DUVRI allegandolo al contratto d’appalto.

Su questo tema il legislatore è tornato con l’articolo 26 del D.lgs. 81/2008 (vedi AREA TECNICA), che ha ripreso e parzialmente integrato il vecchio articolo 7, mantenendo di fatto l’impianto e i contenuti dello stesso e stabilendo che in caso di contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione "Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento (...), elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze".

ROBERTO P. GERMANI
HSE Consultant - R.S.P.P.


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