COMUNICAZIONI
Area dedicata alle comunicazioni (NEWS - 2022)
archivio anno 2021 

______________________________________ I N   E V I D E N Z A ______________________________________

Presentata la relazione intermedia sull'attività svolta dalla “Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati” a partire dal maggio 2021.

Fonte: Senato

Documento: vai alla relazione...

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30 giugno 2022

In data odierna è stato sottoscritto il nuovo “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”.

Si segnalano le novità più rilevanti rispetto ai protocolli fono ad ora adottati, soprattutto nelle modalità di valutazione del rischio e delle conseguenti misure da attuare:

(la direzione è quella di una vera e propria Valutazione del Rischio in funzione delle mansioni e degli ambienti di lavoro):

1. confermate le procedure di INFORMAZIONE;

2. confermate le modalità di ingresso nei luoghi di lavoro con il controllo della temperatura che potrà essere fatto senza obbligo specifico;

3. confermate le modalità di gestione degli appalti con applicazione puntuale della procedura DUVRI;

4. confermate le modalità di pulizia e sanificazione;

5. confermate tutte le precauzioni igieniche personali;

6. DPI per le vie respiratorie: non vengono più prese in considerazione le mascherine chirurgiche. Le uniche mascherine (eventualmente) da utilizzare e da mettere a disposizione per i lavoratori, sono quelle di tipo FFP2. Pertanto, il Datore di Lavoro, dovrà mettere a disposizione per tutti coloro vogliano indossarle. La valutazione di eventuali misure da integrare a quelle già previste equivalenti o più incisive, verrà effettuata previa consultazione delle rappresentanze sindacali, del medico competente e del RSPP*.

7. necessario il contingentamento degli spazi comuni (mense, spogliatoi, distributori di bevande e/o snack);

8. favorire per i lavoratori, entrate e uscite scaglionate;

9. confermata la gestione di persona asintomatica;

10. confermata l’applicazione puntuale della sorveglianza sanitaria;

11. la modalità in smart working viene promossa con l’auspicio di una proroga per la gestione del lavoro agile in periodo emergenziale disciplinato dall’art. 90, commi 3 e 4, del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77; 

12. definire le modalità di gestione lavoratori fragili;

13. confermata l’istituzione del COMITATO COVID-19.


*Indicazioni importanti per l’introduzione dell’obbligo delle mascherine FFP2:

“... l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2 rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative.

A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo.

Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili. Analoghe misure sono individuate anche nell’ipotesi in cui sia necessario gestire un focolaio infettivo in azienda.”

Per quanto sopra, si promuove un confronto con il Medico Competente, il Comitato COVID-19 e il S.P.P..

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15 giugno 2022

Come da Ordinanza del Ministero della Salute, l’obbligo delle mascherine a protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, dalla data odierna, vige solamente nei casi di utilizzo di mezzi di trasporto e di accesso alle strutture socio-sanitarie e/o socio-assistenziali.

Si precisa comunque che, come da nota governativa dello scorso 4 maggio 2022, rimane confermato il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021. Lo stesso protocollo, verrà posto in discussione durante un incontro tra le parti da programmare entro il 30 giugno p.v..

Pertanto, le mascherine chirurgiche rimangono obbligatorie in tutti gli ambienti di lavoro privati.

Qualora il Datore di Lavoro volesse intervenire sul disposto di cui sopra, anche in funzione della valutazione del rischio mansione/ambiente, si consiglia il coinvolgimento del S.P.P. con il Medico Competente e il Comitato COVID-19.

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04 maggio 2022
Obbligo di mascherine nei luoghi di lavoro privati - prossima rivalutazione prevista per giugno 2022
fonte: Ministero del Lavoro

A seguito della riunione tenutasi in data odierna tra le parti sociali, il Ministero del Lavoro, il Ministero della Salute e il MISE, per la valutazione del «Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro», si confermano le misure fino ad ora attuate che, tra le altre, prevedono l'obbligo dei Dispositivi di Protezione delle vie respiratorie (mascherine).


Si ricorda che, i protocolli interni (PIR), oltre a prevedere tutte le misure fino ad ora attuate, prevedono l’obbligo di utilizzo di mascherine di protezione delle vie respiratorie. Pertanto, al momento e fino al prossimo giugno, data di rivalutazione dei Protocolli Condivisi, TUTTE le misure previste ed attuate fino al 30 aprile u.s., rimangono in vigore e dovranno essere rispettate al fine di contrastare il contagio da SARS-CoV-2.


Le principali misure che rimangono in vigore nei protocolli interni (PIR) sono:

- Formazione e Informazione ai lavoratori e agli ospiti;
- Controllo della temperatura in ingresso;
- Gestione degli ingressi;
- Gestione dei casi COVID-19 in ambiente di lavoro (personale sintomatico);
- Gestione ingressi fornitori e ospiti esterni;
- Pulizia e sanificazione (modalità e frequenza);
- Modulistica e cartellonistica prevista;
- Precauzioni igieniche (igiene delle mani e dispenser);
- Protocollo Sanitario e coinvolgimento del Medico Competente;
- Istituzione del Comitato COVID-19;
- Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine);
- Contingentamento dei locali;
- Distanziamento.

Rimane confermato che i lavoratori non sono più tenuti a presentare il GREEN PASS per accedere ai luoghi di lavoro. Pertanto, fino a nuovo provvedimento i MIR (Misure Interne di Regolamentazione per la verifica della Certificazione Verde), sono sospesi.

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Cosa cambia dal prossimo 1 Maggio in contesto AMBIENTE di LAVORO?


GREEN PASS:

Come previsto dalle ultime modifiche al Decreto-Legge 52/2021 (art. 9-septies comma 1), non sarà più necessario esibire il GREEN PASS per accedere ai luoghi di lavoro.

Il certificato verde non cessa di esistere ma non sarà più richiesto per l’accesso ai luoghi di lavoro.

Dal primo maggio scatta l’accesso libero per accedere a tutti quei luoghi dove fino al 30 aprile il certificato verde è stato obbligatorio nella sua versione “base” o “rafforzata”:

- bar e ristoranti al chiuso;

- aerei, treni, traghetti e pullman intra-regionali;

- palestre e piscine al chiuso;

- feste e cerimonie, convegni e congressi;

- discoteche e sale da gioco, cinema, teatri e concerti.

L’unica eccezione sono le visite in ospedale e RSA, dove sarà necessario esibire il super green pass (vaccinazione o guarigione) fino al 31 dicembre.

IN VIAGGIO:

Le regole cambiano a seconda dei Paesi di destinazione ma il green pass nella sua forma “base” (vaccinazione, guarigione o tampone negativo), continuerà a essere necessario per l’ingresso nei Paesi dell’Ue.

Un’ordinanza del ministro della Salute ha prorogato al 31 maggio le misure per chi arriva in Italia o rientra dall'estero: continuerà a bastare anche un tampone oltre che il pass da vaccinazione o guarigione (green pass base).


MASCHERINE DI PROTEZIONE:

In contesto lavorativo privato rimangono in vigore i PROTOCOLLI CONDIVISI pertanto, il Ministero della Salute, sostenendo il concetto del “fortemente raccomandato”, lascia ai Datori di Lavoro la possibilità decidere di mantenere i protocolli vigenti, che prevedono l’obbligatorietà di questi dispositivi di protezione.

Viene prorogato al 15 giugno, l'obbligo di indossare la mascherina FFP2 su tutti i mezzi di trasporto locali e a lunga percorrenza.

Le indicazioni dei S.P.P. sono quelle di mantenere le mascherine chirurgiche in tutte quelle condizioni in cui il contagio può essere realmente presente (mancanza di distanziamento, locali con spazio limitato, presenza di più lavoratori in un locale/ufficio).

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DECRETO RIAPERTURE - DL 24 Marzo 2022

in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza dovuto alla pandemia da Covid-19 e alla luce del nuovo “Decreto Riaperture” (D.L. 24 marzo 2022 n.24 in G.U. n.70 del 24/03/22).
Di seguito una sintesi sulle novità previste dal 1 aprile 2022.


DISPOSIZIONI GENERALI

- OBBLIGO di MASCHERINA prorogato fino al 30 aprile: FFP2 sui mezzi di trasporto...; CHIRURGICA, nei luoghi di lavoro (FFP2 fortemente consigliata nei luoghi esposti).

- GREEN PASS obbligatorio al chiuso fino al 30 aprile. Verrà abolito il 1 Maggio.

- Eliminazione delle quarantene precauzionali anche per i non vaccinati.

- Isolamento solo per i positivi fino all'accertamento della guarigione.

- Per i contatti stretti, obbligo di FFP2 per 10gg e test antigenico rapido o molecolare, alla comparsa dei primi sintomi.

- Temine del sistema delle zone colorate.

DISPOSIZIONI SUL LAVORO

- Dal 1° aprile accesso al luogo di lavoro per tutti i lavoratori con GREEN PASS base

- Dal 1° Maggio, cessa la richiesta del GREEN PASS sul luogo di lavoro.

- Obbligo vaccinale fino al 31 dicembre ma sospensione dal lavoro solo per le professioni sanitarie.

- Smart working senza accordo tra Datore di Lavoro e Lavoratore, fino al 30 giugno.

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MINI RIFORMA DEL TUSL

Con la conversione in legge con modificazione del Decreto Fisco Lavoro (D.L. n. 146/2021), vengono introdotte novità importanti che interessano il Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro TUSL (D.lgs. 81/2008).

Il 15 ottobre 2021, il Consiglio dei Ministri, ha approvato il decreto legge recante “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.

Il provvedimento normativo convertito poi in Legge (Legge n. 215/2021), prevede una revisione del D.Lgs. 81/2008, quindi, introduce una serie di misure che interessano la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Quanto sopra può essere considerata una mini-riforma al TUSL, soprattutto in riferimento al Titolo I.

L’Articolo 13 del provvedimento interviene su alcune disposizioni del D.Lgs. 81/2008 con l’obiettivo di incentivare e semplificare l’attività di vigilanza e il coordinamento dei soggetti (Datore di Lavoro e Preposti) che devono presidiare il rispetto delle norme di prevenzione.

L’articolo 13-bis reca specifiche disposizioni in materia di sicurezza delle istituzioni scolastiche.

Di seguito riassumo i punti di interesse sulle attività per la formazione dei datori di lavoro che diventa obbligatoria, per la sospensione dell’impresa a causa del lavoro sommerso e per le funzioni di vigilanza da parte del preposto:


Formazione dei datori di lavoro e dei lavoratori

Indubbiamente di rilievo è la novità che riguarda la formazione adeguata e specifica dei datori di lavoro (già prevista per i dirigenti e i preposti), che diventa obbligatoria con aggiornamento periodico.

Questa novità va ad incidere sul comma 7 dell’articolo 37 che stabilisce che oltre ai dirigenti e ai preposti, anche i datori di lavoro ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico su salute e sicurezza.

Inoltre, la modifica all’art. 37, comma 2 del TUSL, prevede che entro il 30 giugno 2022, un accordo da parte della conferenza permanente Stato Regioni, dovrà individuare durata, contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro, oltreché la specificazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori e delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa. 

Le novità introdotte dal Decreto Fisco Lavoro interessano anche il comma 5 dell’articolo 37 del TUSL, in tema di addestramento, al quale sono aggiunti i seguenti periodi:

L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.

Sempre a proposito di formazione, altra novità riguarda l’inserimento del comma 7-ter che prevede, per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti, che le relative attività formative debbano essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.


Sospensione impresa lavoro sommerso

Tra gli aspetti oggetto di revisione del Decreto Fisco Lavoro, rientrano i provvedimenti a contrasto del lavoro irregolare, in particolare le modifiche riguardano l’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008. La legge di conversione prevede che l’Ispettorato nazionale del lavoro adotti un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa.


Vigilanza da parte del preposto

Il preposto che ricordiamo essere “la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”, ha una serie di obblighi richiamati all’ art. 19 del TUSL.

Con la mini-riforma viene rafforzata la figura del preposto al quale viene chiesto di intervenire, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza, per modificare il comportamento non conforme riscontrato in ambito lavorativo. Ovvero al comma 1, dell’articolo 19, alla lettera a) viene aggiunta la parte in grassetto:

a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.


Gestione appalti – DUVRI

Anche l’art. 26 del D.Lgs 81/2008 viene sottoposto ad una importante novità: si aggiunge il comma 8-bis che obbliga gli appaltatori a dichiarare il nominativo del preposto.

“8-bis. nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”.

Questa modifica vedrà importanti novità nelle azioni di vigilanza in fase di valutazione dei requisiti tecnici professionali in regime di appalto e subappalto. 

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NUOVI OBBLIGHI - SCADENZE


08 gennaio:
- Obbligo vaccinale per gli over 50;

10 gennaio:

- Obbligo di super green pass: mezzi di trasporto pubblici; servizi di ristorazione anche all’aperto; musei; piscine al chiuso e all’aperto; palestre; centri termali e parchi divertimento; alberghi e strutture ricettive; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; sagre e fiere; congressi; impianti di sci; sport di squadra anche all'aperto; centri culturali, sociali e ricreativi per le attività al chiuso all'aperto; sale gioco, sale bingo e casinò;
- Avvio delle somministrazioni dei richiami con un intervallo minimo ridotto a quattro mesi dalla seconda dose.

20 gennaio:

- Scatta l’obbligo di green pass di base per i clienti di parrucchieri, barbieri e centri estetici.

01 febbraio:
- Sanzione di 100,00eu per chi ha compiuto il 50° anno di età e non ha provveduto ad aderire alla campagna vaccinale;
- Obbligo di avere il green pass di base per entrare negli uffici pubblici, alla posta, in banca o in uffici finanziari e nelle attività commerciali (ossia i negozi), con l’eccezione di quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona. L’elenco completo sarà dettagliato in un DPCM);
- Durata green pass vaccinale ridotta a 6 mesi;
- Obbligo vaccinale per tutto il personale delle università.

15 febbraio:
- Obbligo di Green Pass rafforzato per tutti i lavoratori (pubblici e privati) e i liberi professionisti, che hanno compiuto il 50° anno di età (salvo gli esoneri in conformità delle circolari del Ministero della Salute.

31 marzo:
Fine dello stato di emergenza.

15 giugno:
Fine dell'obbligo vaccinale per tutti i soggetti che hanno compiuto il 50° anno di età.


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Decreto-Legge del 7 Gennaio 2022, nr. 1

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.

GU Serie Generale n.4 del 07-01-2022 - Entrata in vigore del provvedimento: 08/01/2022


In data odierna è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge contenente Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.

Di seguito riporto i punti di maggior interesse per il mondo del lavoro:


1. OBBLIGO VACCINI PER GLI OVER 50

Il Decreto introduce l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni.

Per i lavoratori pubblici e privati che abbiano compiuto 50 anni di età sarà necessario il Green Pass Rafforzato (Super Green Pass) per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio 2022.

L’obbligo vaccinale si applica a tutti i residenti in Italia, “anche cittadini europei e stranieri”, che abbiano compiuto il 50° anno di età.

Sono esentati i casi di “accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore”, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2.


2. OBBLIGO VACCINI PER I LAVORATORI OVER 50

A partire dal 15 febbraio i lavoratori pubblici e privati (compresi i lavoratori in ambito giudiziario e i magistrati) che hanno compiuto 50 anni, dovranno esibire il Super Green Pass per andare a lavoro.

I lavoratori senza tale tipo di certificazione verde sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della certificazione verde e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

Per i giorni di assenza ingiustificata – viene specificato – “non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento”.


3. SANZIONI PER CHI NON RISPETTA L’OBBLIGO VACCINO

Il Decreto-legge, sull'obbligo vaccinale per gli over 50, stabilisce sanzioni da 100 a 3.000 euro per chi, pur avendo l’obbligo, non si vaccina.

- 100 euro per coloro che non si sottopongono alle somministrazioni pur essendo obbligati.

A irrogare la sanzione sarà l’Agenzia delle Entrate per conto del Ministero della Salute.

Tale sanzione vale per i soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario o che non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute. Inoltre, la sanzione da 100 euro viene irrogata anche a coloro che a decorrere dal 1° febbraio 2022, non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi, ovvero sei mesi;

- sospensione dal lavoro, senza retribuzione, se l’obbligato al vaccino che non rispetta tale obbligo è un lavoratore.

Nelle imprese, infatti, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi.

Tale sostituzione è rinnovabile fino al 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

I datori di lavoro dunque, possono applicare le norme e le sanzioni previste dagli ultimi decreti emergenziali;

- sanzione da 600 a 1500 euro, oltre alle conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore, se l’obbligato al vaccino è colto sul luogo di lavoro senza Green Pass Rafforzato.

In caso di reiterata violazione la sanzione è raddoppiata. Tale sanzione è irrogata dal Prefetto competente.

Queste sanzioni si aggiungono a quelle già previste dalle norme che hanno prescritto il Green Pass “rafforzato” per accedere a determinati servizi e attività (ad esempio: ristoranti, palestre, treni, autobus, cinema, teatri, stadi ecc.).

In questi casi, infatti, chi è tenuto al Green pass rafforzato e quindi alla vaccinazione (indipendentemente dall'età), rischia una multa da 400 a 1000 euro se scoperto senza Super Green Pass nei luoghi nei quali è previsto dalla Legge.


4. ESTESO L’OBBLIGO GREEN PASS

Fino al 31 marzo 2022 bisognerà essere in possesso del Green Pass base per poter accedere ai “servizi alla persona” (come ad esempio il parrucchiere ed estetista) ma anche per entrare nei “pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali”. Serve il Green Pass base anche per poter svolgere colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

Nessun obbligo Green Pass base però per l’accesso alle attività necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona (es. supermercati, farmacie).

L’elenco delle attività per cui è esteso l’obbligo green pass saranno individuate con un DPCM su proposta del Ministro della Salute, d’intesa con i Ministri dello Sviluppo economico e della Pubblica amministrazione, da “adottarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore” del Decreto in oggetto. L’obbligo dell’uso del Green pass per i servizi alla persona e le altre attività citate sarà valido dal 20 gennaio 2022.

Per le altre attività invece scatterà dal 1° febbraio 2022 o dalla data di efficacia del DPCM relativo alle attività da escludere dall'obbligo.

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ROBERTO P. GERMANI
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