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2 Luglio 2025
Emergenza caldo: ok al protocollo con le nuove misure contro il rischio calore
Nuove misure di prevenzione nei piani di sicurezza per la gestione del rischio climatico nei luoghi di lavoro. La mappa aggiornata delle ordinanze regionali
L’Italia è nel pieno di un’intensa ondata di calore con temperature che, in alcune aree, hanno già raggiunto e superato i 40°C.
Condizioni climatiche estreme, che rappresentano un fattore di rischio crescente per numerosi ambiti lavorativi, in particolare quelli all’aperto o in ambienti non climatizzati.
Per far fronte a quella che può essere considerata a tutti gli effetti una situazione di emergenza, il 2 luglio 2025 il Ministero del Lavoro ha sottoscritto con le parti sociali un nuovo Protocollo per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche.
Il documento introduce una serie di misure strutturate per affrontare le criticità operative e tutelare la salute dei lavoratori nei periodi caratterizzati da condizioni meteorologiche eccezionali.
Il protocollo sarà adottato con un decreto ministeriale ed attuato con accordi territoriali che verranno sottoscritti dalle parti sociali. Qui trovi la bozza del protocollo e una sintesi delle misure adottate.
La firma del protocollo segue di pochi giorni la pubblicazione delle nuove linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare, approvate il 19 giugno 2025 dalla Conferenza delle Regioni.
Le nuove indicazioni del Protocollo 2025 per la valutazione e la prevenzione del rischio “caldo severo” nei cantieri e nei luoghi di lavoro
I datori di lavoro, fermo restando l’obbligo di dare completa attuazione alla normativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008, che già fornisce il quadro per la protezione delle lavoratrici e dei lavoratori, si riferiscono agli accordi attuativi del protocollo quadro eventualmente stipulati in sede nazionale di categoria, territoriali o aziendali, per la condivisione delle esigenze di contenimento dei rischi derivanti dalle emergenze climatiche, tra le quali l’esposizione ad alte temperature, nell’ottica di una piena tutela delle condizioni psicofisiche delle lavoratrici e dei lavoratori.
La valutazione del rischio di cui all’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008 deve pertanto includere tutti i rischi per la salute e sicurezza, anche in relazione a quanto disposto dall’articolo 180 in materia di microclima.
Le parti sindacali e datoriali si impegnano ad attivare tavoli contrattuali nazionali settoriali, territoriali o aziendali, volti a declinare le buone prassi e le misure necessarie e condivise per le realtà specifiche dei diversi settori, delle dimensioni aziendali, dei territori e dei processi industriali e lavorativi, che potranno diventare parte integrante dei relativi CCNL vigenti.
Di seguito alcuni possibili temi di intervento, in un quadro di buone prassi, volte a costituire base utile di confronto per l’azione che si potrà svolgere sui tavoli contrattuali in tema di prevenzione e protezione dei lavoratori in caso di eventi straordinari legati ai cambiamenti climatici o anche in prospettiva prevenzionale di lungo periodo:
- Informazione/formazione
- Sorveglianza sanitaria
- Abbigliamento/indumenti/dpi
- Riorganizzazione turni e orari di lavoro
Nelle attività ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 (cantieri temporanei o mobili), il Coordinatore per la progettazione, qualora previsto, all’atto dell’elaborazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) dovrà prendere in considerazione anche il rischio microclima, e prevedere misure di prevenzione idonee al fine di ridurre il rischio come, ad esempio, la presenza di aree di ristoro adeguate alle pause, la variazione dell’inizio delle lavorazioni, ecc.
Anche i datori di lavoro delle ditte in appalto dovranno prevedere, all’interno dei relativi POS, misure specifiche di organizzazione delle lavorazioni in cantiere, quali, ad esempio, l’idoneità dei DPI alla stagione in corso, la possibilità di pause o l’anticipo/posticipo delle lavorazioni, la fornitura di bevande, l’accesso all’ombra, ecc., come previsto dall’articolo 96, co. 1, lett. d), decreto legislativo n. 81 del 2008.
Inoltre, i datori di lavoro sono chiamati a monitorare quotidianamente le condizioni climatiche, facendo fede al portale ministeriale www.salute.gov.it/caldo e attivare un controllo preventivo costante, che consenta di adottare tempestivamente le misure necessarie alla tutela della salute dei lavoratori, compresi gli studenti in tirocinio.
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30 settembre 2024
PATENTE a CREDITI - Risorse utili...
- INL-Circ.-n.-4_2024-patente-a-crediti - Documento PDF
- Guida alla patente a crediti (ACCA SOFTWARE) - Documento PDF
- PATENTE A CREDITI - VIDEO AIFOS
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02 luglio 2024
GESTIONE APPALTI - la Valutazione dei Requisiti di Idoneità Tecnico Professionale
"basta l'acquisizione dell'Autocertificazione?"
(art. 26 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.)
Premessa
L’appalto è un contratto con il quale il committente (Datore di Lavoro), incarica l’appaltatore (fornitore), di realizzare un’opera o un servizio (lavori, servizi o forniture), dietro il pagamento di un importo pattuito.
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10 Giugno 2024
FORMAZIONE LAVORATORI - "bozza definitiva" del nuovo ACCORDO STATO REGIONI
(aggiornamento: 4 luglio 2024)
Con una nota del 13 maggio 2024, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la "bozza definitiva" del nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza.
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20 marzo 2024
CARRELLI ELEVATORI: NON è obbligatoria l'assicurazione RC Auto (nota Confindustria)
Il Decreto Legislativo n. 184 del 22 novembre 2023 ha recepito la Direttiva Europea 2021/2118 in materia di assicurazione RCAuto. Tale normativa ha esteso l'obbligo assicurativo a nuovi tipi di veicoli.
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ROBERTO P. GERMANI
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