COMUNICAZIONI
Area dedicata alle comunicazioni (NEWS - 2021)
torna all'anno in corso 

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Aggiornamento del 31 dicembre 2021: DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 229

Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. (21G00258).

(GU Serie Generale n.309 del 30-12-2021)

Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2021


Novità dal Consiglio dei Ministri del 29 Dicembre 2021

COSA CAMBIA:

- GREEN PASS RAFFORZATO: dal 10 gennaio 2022, si estende anche alle seguenti attività: 

alberghi e strutture ricettive; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; sagre e fiere;

centri congressi; servizi di ristorazione all’aperto; impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici; piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto; centri culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

Inoltre, il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

 - NUOVE DISPOSIZIONI PER LA QUARANTENA: per i vaccinati che nei 120 giorni dal completamento
del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione, nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo, non è più prevista la quarantena.

Fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso, i suddetti devono indossare le mascherine FFP2 ed effettuare - solo qualora sintomatici - un test antigenico rapido o molecolare, al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.

Si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza, sia data dall’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare;

- CAPIENZE: si prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso (impianti di cui al Decreto-Legge 52/2021, art.5 c.2
III periodo
). 

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Aggiornamento del 27 dicembre 2021: DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221
Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (21G00244).
(GU Serie Generale n.305 del 24-12-2021)
Entrata in vigore del provvedimento: 25/12/2021


Novità dal Consiglio dei Ministri del 23 Dicembre 2021

(Decreto Legge 221 del 24 dicembre 2021)

COSA CAMBIA:
- GREEN PASS: dal 1 febbraio 2022, la durata attualmente prevista di 9 mesi, sarà ridotta a 6 mesi. Un’ordinanza del Ministero della Salute permetterà l’anticipo della terza dose (o dose booster), a 4 mesi;
- MASCHERINE CHIRURGICHE: obbligatorie all’aperto anche in zona bianca;
- MASCHERINE FFP2: obbligo di indossare mascherine con livello di protezione FFP2 in teatri, cinema, trasporti, musei, eventi sportivi al chiuso e negli stadi. Inoltre, in teatri, cinema e luoghi dello spettacolo, è fatto divieto di consumare cibi o bevande al chiuso;
- RISTORANTI e BAR: GREEN PASS RAFFORZATO (da vaccino o guarigione), esteso anche per le consumazioni al banco;
- DISCOTECHE, EVENTI, CONCERTI e FESTE: fino al 31 gennaio 2022 le discoteche rimarranno chiuse e saranno vietati gli eventi che comportano assembramenti di persone;
- PISCINE, PALESTRE, SPORT DI SQUADRA, CENTRI BENESSERE, CENTRI CULTURALI e RICREATIVI: esteso l’obbligo di GREEN PASS RAFFORZATO (da vaccino o guarigione);
- RSA, STRUTTURE RESIDENZIALI, SOCIO-ASSISTENZIALI, SOCIO-SANITARIE e HOSPICE: visite permesse solo a chi ha il GREEN PASS RAFFORZATO completo di terza dose. Per chi non ha ancora ricevuto la terza dose è previsto il GREEN PASS RAFFORZATO più un tampone;
- MUSEI, MOSTRE, TERME, PARCHI DI DIVERTIMENTO, SALE SCOMMESSE, CORSI DI FORMAZIONE PRIVATI IN PRESENZA: obbligo di GREEN PASS RAFFORZATO (sia al chiuso che all'aperto).

- ESENZIONE DALLA CAMPAGNA VACCINALE: con Circolare del Ministero della Salute è stata prorogata fino al 31 gennaio 2022, la validità dell'esenzione dalla campagna vaccinale prevista dalla Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021.


COSA NON CAMBIA:

- Nessuna variazione nei i provvedimenti precedentemente emanati per la gestione e il controllo del GREEN PASS e del GREEN PASS RAFFORZATO;
- Nessuna variazione nelle modalità di gestione dei tamponi (molecolari e/o antigenici);
- Nessuna variazione nelle durate previste per i tamponi al fine di emissioni del GREEN PASS (48 ore antigenico - 72 ore molecolare - nessuna validità per altre tipologie di tamponi);
- Nessuna variazione delle tempistiche di emissione del GREEN PASS RAFFORZATO (15gg dopo prima dose);
- Nessuna variazione sulle procedure di ISOLAMENTO FIDUCIARIO e/o QUARANTENA.

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Comunicato stampa del  Consiglio dei Ministri
14 Dicembre 2021

Il Consiglio dei Ministri si è riunito martedì 14 dicembre 2021 sotto la presidenza del Presidente Mario Draghi e ha emanato un nuovo decreto che dispone i seguenti provvedimenti:

Proroga dello stato di emergenza nazionale e delle relative misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, ha approvato un decreto-legge che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 fino al 31 marzo 2022.
Restano in vigore le norme relative all’impiego del Green Pass e del Green Pass rafforzato.

Il decreto stabilisce, infine, l’estensione, sino al 31 marzo 2022, della norma secondo cui il Green Pass rafforzato debba essere utilizzato anche in zona bianca per lo svolgimento delle attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla.

Documento completo e stampabile

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Controllo unico GREEN PASS e Trattamento di dati sanitari
29 Novembre 2021

In merito alla comunicazione del 23 u.s. (Verifica GREEN PASS - novità normative), comunico quanto segue:

Nonostante l’art. 9-quinquies (ultimo capoverso), del Decreto Legge 52/2021 - così come modificato dalla Legge di conversione con modifiche n. 165/2021 - secondo quanto già espresso dal Garante della Privacy con la Delibera del 23 Aprile 2021 e da quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/953 che, al Considerando 48, vieta la conservazione di dati sanitari per scopi diversi da quelli medici, un unico controllo del Green Pass risulta non applicabile se non in violazione dei vigenti regolamenti.

Oltre a quanto sopra, esiste anche un vero e proprio presupposto di rischio discriminatorio nei confronti del lavoratori: “raccogliere preventivamente i Green Pass, in luogo della verifica della validità volta per volta all'ingresso nei luoghi di lavoro, mette a rischio la riservatezza dei dipendenti anche in maniera “indiretta”. Dalla data di scadenza della certificazione verde, infatti, il datore di lavoro può facilmente desumere se il dipendente si sia sottoposto a tampone, sia guarito dall'infezione o si sia vaccinato”.

Queste le considerazioni del Garante della Privacy in merito al rischio di discriminazione che determina una modifica di questo tenore.

Un rischio che, tra l’altro, è ancora più accentuato dal contesto lavorativo in cui l’obbligo viene applicato.

Infine, a chiusura del proprio ragionamento, il Garante precisa che a nulla rileva “il presunto consenso implicito del lavoratore” che consegna volontariamente il proprio certificato.

Con riguardo alla protezione dei dati personali, infatti, il consenso del dipendente non può essere considerato un presupposto di liceità, visto lo sbilanciamento riconosciuto nel rapporto tra datore di lavoro e lavoratore.

Per quanto sopra si sconsiglia di implementare procedure che prevedano la registrazione di dati che riferiscono alla Certificazione Verde.


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AGGIORNAMENTO - Proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione antiSARS-CoV-2/COVID-19
26 novembre 2021

La presente comunicazione per portare alla vostra gentile attenzione che in data odierna, è stata pubblicata sul portale del Ministero della Salute, la Circolare 0053922-25/11/2021-DGPRE-DGPRE-P, che proroga la validità delle certificazioni in oggetto, fino al prossimo 31 dicembre 2021.

ALLEGATI:
- Circolare 0053922-25/11/2021-DGPRE-DGPRE-P (pdf 0,35Mb)
- Facsimile ESENZIONE della somministrazione da vaccino


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Verifica GREEN PASS - novità normative
23 novembre 2021

Come si è potuto apprendere dagli organi di stampa e di diffusione, il 17 novembre u.s., è stato approvato in via definitiva, il disegno di legge di conversione in legge con modificazioni, del D.L. 127/2021 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.

La nuova legge 19 novembre 2021, n. 165 – recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” – è stata recentemente pubblicata in Gazzetta Ufficiale insieme al testo coordinato.

La legge n. 165/2021, introduce modifiche importanti agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del testo originario e aggiunge diversi nuovi articoli.

Mi soffermo in particolare sulla modifica che potrebbe semplificare molto il controllo del GREEN PASS nel mondo del lavoro (pubblico e privato):

si tratta della modifica dell’articolo 1 (Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico), con riferimento al nuovo comma 5 dell’art. 9-quinquies introdotto dalla L. 165/2021 al DL 52/2021.

Riporto in grassetto la sola parte interessata al comma 5:

5. (...) "Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro”.

Considerazioni tecnico-operative:

- Il fatto che il legislatore dia la facoltà al lavoratore di richiedere la possibilità di consegnare al proprio datore di lavoro copia del GREEN PASS, obbliga a una riflessione su come formalizzare questa richiesta da parte del lavoratore stesso. Pertanto, sarà necessario confrontarsi con i consulenti relativi alla privacy, per gli aspetti riguardanti la conservazione delle certificazioni verdi;

- Sull'eventuale richiesta che il lavoratore dovrà produrre (richiesta formale su modulo eventualmente da predisporre), è fortemente consigliato che sia specificato – da parte del lavoratore – la scadenza del GREEN PASS in funzione della tipologia dello stesso (GREEN PASS da ciclo vaccinale completo o GREEN PASS da guarigione);

- In riferimento al punto precedente, la durata del GREEN PASS da ciclo vaccinale completo, sarà da verificare nei prossimi provvedimenti di imminente emanazione e che attualmente sono in discussione sul tavolo del CTS e del Governo.

- Successivamente, si dovrà procedere all'aggiornamento dei Protocolli (PIR) e delle Modalità Interne di Regolamentazione (MIR).

In attesa di ulteriori approfondimenti governativi, rimango a disposizione per eventuali chiarimenti.


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Proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione antiCOVID-19 
27 settembre 2021

la presente per informare che con circolare del Ministero della Sanità nr 43366 del 25/09/2021, la validità delle certificazioni in oggetto viene prorogata al 30 Novembre 2021.

Testo:

“Facendo seguito alle circolari prot. n° 35309-04/08/2021-DGPRE e prot. n° 35444-05/08/2021-DGPRE, si rappresenta che la validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 di cui alle predette circolari, per gli usi previsti dalla normativa vigente, è prorogata sino al 30 novembre 2021. Si precisa che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse, salvo i casi in cui le stesse contengano dati del soggetto interessato, ulteriori rispetto a quelli indicati per la loro compilazione, a carattere sensibile (es. motivazione clinica della esenzione).”.

Pertanto, visto l’art. 3 c.3 del D.lgs 127/2021, le disposizioni riguardanti la verifica del Green Pass, non si applicano ai soggetti portatori della suddetta certificazione.


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ESTENSIONE del GREEN PASS ai luoghi di lavoro (pubblico e privato) - cosa fare?
23 settembre 2021

Come ampiamente diffuso dagli organi di stampa, il governo ha modificato la disciplina del green pass estendendo a tutto il mondo del lavoro, pubblico e privato, l'obbligo di possesso e verifica della “Certificazione Verde COVID-19”.

A breve verrà pubblicato in Gazzetta il testo definitivo del provvedimento che dovrà essere studiato e potrà essere corredato da ulteriori provvedimenti attuativi.

Tuttavia, sono ben chiare le principali azioni che il Datore di lavoro e il Lavoratore autonomo, dovranno integrare negli ambienti/rapporti di lavoro (Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi in ambito lavorativo privato).

Tali disposizioni sono enunciate nell’art. 3 del Decreto-legge di prossima pubblicazione.

Di seguito un breve estratto con considerazioni e commenti operativi:

1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo di possedere e di esibire su richiesta del datore di lavoro/committente, la “certificazione verde COVID-19” (GREEN PASS);

2. La disposizione di cui al punto precedente si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni (Lavoratori Autonomi e/o P.Iva con rapporto committente/appaltatore);

3. Le disposizioni previste per gli accessi agli ambienti di lavoro (punto 1), non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (circolare nr 35309 del 4 agosto 2021);

4. I datori di lavoro avranno l’obbligo di verificare il rispetto delle prescrizioni e controllare la validità del GREEN PASS, utilizzando l’APP “VerificaC19”, messa a disposizione dal Ministero della Salute. Per i lavoratori di cui al punto 2, la verifica sul rispetto delle prescrizioni in caso di appalto, oltre che dai committenti, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro (appaltatori);

5. I datori di lavoro dovranno definire con la collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione e con il coinvolgimento del COMITATO COVID-19, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche di accesso, individuando con atto formale, i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni e degli obblighi citati ai punti precedenti (al fine di garantire la corretta applicazione di quanto sopra, sarà necessario definire le procedure e identificare i lavoratori addetti al controllo, al fine di aggiornare i protocolli di regolamentazione e le procedure DUVRI in caso di appalto);

6. I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della “certificazione verde COVID-19” o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, dovranno essere sospesi dalla prestazione lavorativa con le modalità previste dalla disciplina specifica. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato;

7. La sospensione di cui al punto precedente è comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza;

8. L’accesso di lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione degli obblighi previsti ai punti precedenti è punito con la sanzione stabilita in euro da 600,00 a 1.500,00eu;

9. Il datore di lavoro che non ottempera a quanto previsto ai punti 4 e 5 o per la mancata vigilanza e controllo, è prevista una sanzione stabilita in euro da 400,00 a 1.000,00eu (ex art. 4, commi 1, 3, 5 e 9, decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 con modificazioni alle sanzioni previste);

10. Le sanzioni di cui ai punti precedenti sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione. 

Si ricorda che comunque, rimangono invariate le misure obbligatorie e l'applicazione dei protocolli anti-contagio:

- controllo della temperatura all'ingresso;

- utilizzo delle mascherine chirurgiche o ffp2;

- distanziamento delle postazioni di lavoro;

- sanificazione periodica;

- disponibilità di sanificanti per l'igiene delle mani e delle superfici;

- isolamento domiciliare per i soggetti sintomatici.

Note tecniche importanti:

Per i clienti che hanno stipulato un contratto di assistenza (RSPP/CONSULENZA), entro e non oltre il 30 settembre 2021, sarà necessario definire le procedure operative e identificare formalmente il personale coinvolto, al fine di procedere per tempo alle integrazioni/modifiche dei Protocolli Interni di Regolamentazione e alle Procedure da attuare in caso di Appalto (DUVRI).


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ROBERTO P. GERMANI
HSE Consultant - R.S.P.P.


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